Accesso civico "semplice"

Accesso civico Art. 5 c. 1, 4 D.lgs. n.33/2013 / art. 2, c. 9-bis del 241/90 

Che cos'è

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.

Come esercitare il diritto 
La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della Trasparenza. Può essere redatta sul modulo appositamente predisposto allegato a questa pagina e presentata:

- tramite posta elettronica all'indirizzo accessocivico@comune.serramazzoni.mo.it
- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comune@cert.comune.serramazzoni.mo.it

- tramite posta ordinaria all'indirizzo Comune di Serramazzoni, Piazza Torquato Tasso, 7 - 41028 Serramazzoni (Mo)

- tramite fax al n. 0536/954665

- direttamente presso Ufficio Protocollo - Piazza Torquato Tasso, 7 - 

Il procedimento

Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Responsabile del Servizio per materia e ne informa il richiedente. Il Responsabile, entro trenta giorni, pubblica nel sito web www.comune.serramazzoni.mo.it il documento, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Ritardo o mancata risposta

Nel caso in cui il Responsabile del Servizio per materia ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere, utilizzando l’apposito modello, al soggetto titolare del potere sostitutivo,il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica nel sito web www.comune.serramazzoni.mo.it quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale. Il titolare del potere sostitutivo è tenuto a rispondere entro 15 giorni dalla ricezione del sollecito.

Tutela dell'accesso civico

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

Proprietà dell'articolo
creato:martedì 7 febbraio 2017
modificato:giovedì 7 novembre 2019