Funzionalizzazione dell'accesso civico generalizzato

Direzione generale Giustizia penale, provv. 28 giugno 2018 (est. Ausilia Ferraro)
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO – DLGS N. 33 DEL 2013 – RICHIESTA CHE PERSEGUA UNO SCOPO ESCLUSIVAMENTE PERSONALE DEL RICHIEDENTE – FINALITÀ EGOISTICA – MANCANZA DI PROFILI CHE RIVELINO LA REALIZZAZIONE DELLE FINALITÀ INDICATE ALL’ART. 5, COMMA 2, CIT. (CD. “FUNZIONALIZZAZIONE DELL’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO”) – RIGETTO - SUSSISTE

L’accesso civico generalizzato, di cui al d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, mira a «favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico» (art. 5, comma 2, dlgs cit.).

Si tratta, dunque, di una situazione giuridica soggettiva da esercitare in vista dello scopo che la giustifica, potendosi altrimenti sperimentare le altre forme di accesso agli atti, in primis la legge n. 241 del 1990 che abilita la pretesa conoscitiva in presenza di un personale interesse legittimo. Ciò vuol dire che il diritto di accesso non è consentito se esercitato in modo “disfunzionale” ossia per fini diversi da quelli che ne giustificano l’introduzione nell’Ordinamento giuridico. Ne consegue che, nella valutazione dell’istanza di accesso civico cd. generalizzato, la pubblica amministra¬zione deve anche sindacare la finalità della istanza (criterio teleologico o finalistico), verificando, in particolare, se ed in che misura la conoscenza delle informazioni richieste sia in linea con le finalità della norma (ratio legis).

Per l’effetto, la Pubblica amministrazione può ritenere l’istanza di accesso civico meritevole di essere accolta soltanto se e quando l’esigenza conoscitiva assuma una “rilevanza pubblica” e non anche quando essa resti confinata ad un bisogno esclusivamente “privato, individuale, egoistico o utilitaristico”. A fronte di richieste legate a doppio filo a un interesse esclusivamente egoistico, non si giustifica alcuna ponderazione di interessi a sfavore della riservatezza dei dati di terzi e nemmeno l’attivazione di una macchina onerosa e con risorse limitate, come quella pubblica; già solo tenendo conto del fatto che l’interesse esclusivamente personale ed egoistico è già tutelato con strumenti rimediali ad hoc (come l’accesso documentale di cui alla Legge n. 241 del 1990).

L’asservimento dell’accesso civico generalizzato alla realizzazione delle finalità indicate all’art. 5, comma 2, cit. (cd. “funzionalizzazione dell’accesso civico generalizzato”) giustifica la reiezione delle richieste che sottendano interessi all’ostensione di matrice privata e individuale, sconnessi, quindi, dalla verifica sul buon uso delle pubbliche risorse e sul perseguimento delle funzioni istituzionali, dalla partecipazione all’attività amministrativa ed al dibattito pubblico, pena, in caso contrario, un abuso dell’istituto dell’accesso civico generalizzato e la conseguente possibilità di negare lo stesso in quanto non riconducibile alle esclusive finalità espresse dalle norme (art. 1, comma 1 e art. 5, comma 2) e lesivo della sfera di riservatezza dei privati.
[Testo integrale della decisione]

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creato:giovedì 7 novembre 2019
modificato:giovedì 7 novembre 2019