Provvedimenti dirigenti

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Pubblicazioni ai sensi dell'art. 23. "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi". 

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: 

a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
 c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli  articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Provvedimenti dei Dirigenti Amministrativi Determinazioni Dirigenziali e Bandi di gara e contratti 

(L'elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione o concessione, concorsi e prove selettive per l'assunzione e progressioni di carriera non sono più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 97/2016).

Proprietà dell'articolo
creato:venerdì 4 luglio 2014
modificato:mercoledì 27 marzo 2019