ELETTORI TEMPORANEAMENTE RESIDENTI ALL'ESTERO

"L’art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall’articolo 6,

comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l’opzione di voto per

corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero, per motivi di lavoro, studio e cure mediche,

pervenga direttamente al Comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno

antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 19 agosto p. v., in tempo utile per l’immediata

comunicazione al Ministero dell’Interno.

L’opzione dovrà pervenire al Comune per posta, per telefax, per posta elettronica anche

non certificata, oppure potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato."

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creato:venerdì 24 luglio 2020
modificato:venerdì 24 luglio 2020