Rilascio tesserino per l'attivita' venatoria

 

Descrizione procedimento

 

Per poter svolgere l’attività venatoria è necessario ottenere apposito tesserino rilasciato dal Comune di residenza, a condizione che sia stato riconsegnato il tesserino relativo all’ultima stagione venatoria svolta entro il 31 marzo.

In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non integro e/o contraffatto, al cacciatore non potrà essere rilasciato il nuovo tesserino a meno che non venga prodotta apposita denuncia di smarrimento o deterioramento all’autorità di pubblica sicurezza.

 

Modalità di richiesta/erogazione

 

Il tesserino viene rilasciato dall’Ufficio Segreteria del Comune e può essere emesso solo quando l’A.T.C. abbia provveduto alla registrazione dei versamenti degli ambiti prescelti.

Il tesserino può essere ritirato da persona diversa dall’interessato su presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata dal richiedente, con fotocopia della licenza di porto d’armi e dell’atto di delega.  

 

Scadenza

Il tesserino ha validità per  tutta la durata della stagione venatoria.

 

Requisiti richiesti

 

- Essere in possesso della licenza di porto d’armi;

- Provvedere al versamento della tassa di concessione governativa di porto di fucile ad

  uso caccia;

- Provvedere al versamento della quota assicurativa;

- Provvedere a comunicare alla Provincia di residenza l’opzione sulla forma di caccia

  prescelta;

Se l’esercizio della caccia è svolto in ATC/CA l’interessato deve altresì:

- Provvedere al versamento della tassa di concessione regionale per l’abilitazione all’esercizio venatorio;

- Dichiarare a quali ATC è regolarmente iscritto per la stagione venatoria;

- Provvedere al versamento della quota di iscrizione agli ATC/CA.

Se l’esercizio della caccia è svolto in Azienda Venatoria l’interessato deve:

Dichiarare di praticare l’esercizio venatorio esclusivamente in Azienda Venatoria.

 

Documentazione da presentare

 

- Tesserino relativo all’ultima stagione venatoria svolta;

- Licenza di porto d’armi (licenza di caccia);

- Ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa di porto di fucile;

- Ricevuta del versamento della quota assicurativa;

Nel caso di attività venatoria svolta in ATC devono inoltre presentare:

- ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale per l’abilitazione 

  all’esercizio venatorio;

- ricevuta/e per l’ ATC  o gli ATC ai quali è regolarmente iscritto;

 

Normativa di riferimento generale

L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 – DGR n. 226/2005.

 

Proprietà dell'articolo
creato:sabato 9 marzo 2013
modificato:sabato 9 marzo 2013