richiesta di cittadinanza (cittadini stranieri coniugati con cittadini italiani e cittadini stranieri residenti in Italiai)

TITOLO PROCEDIMENTO

Richiesta di cittadinanza

(cittadini stranieri coniugati con cittadini italiani e cittadini stranieri residenti in Italia)

SCHEDA INFORMATIVA

 

Descrizione

procedimento

Il cittadino straniero, o apolide, coniugato con un cittadino italiano può chiedere di acquistare, ai sensi dell’art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 e successive modifiche e integrazioni, la cittadinanza italiana.

Si può fare la richiesta se:

  • § Il cittadino risiede legalmente in Italia da almeno due anni dopo il matrimonio; (*)
  • § sei residente all’estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio.

(*) Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Al momento dell’adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.

 

I cittadini stranieri  residenti in Italia possono chiedere, ai sensi dell’art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91,  comma 1, e successive modifiche e integrazioni (comprese le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 2009, n.94), la  cittadinanza italiana che verrà concessa con decreto del Presidente della Repubblica,  su proposta del Ministro dell’Interno.

Si può fare la richiesta se il cittadino:

  • è nato in Italia e risiede legalmente da almeno 3 anni (art.9, c.1, lett.a);
  • è figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita, e risiede legalmente in Italia da almeno 3 anni (art.9, c.1, lett.a);
  • è maggiorenne, adottato da cittadino italiano, e risiede legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione (art.9, c.1, lett.b) ;
  • ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (nel caso di servizio all’estero, non occorre stabilire la residenza in Italia e puoi presentare domanda alla competente autorità consolare) (art.9, c.1, lett.c);
  • è cittadino U.E. e risiede legalmente in Italia da almeno 4 anni (art.9, c.1, lett.d);
  • è apolide o rifugiato e risiede legalmente in Italia da almeno 5 anni (art.9, c.1, lett.e);
  • è cittadino straniero e risiede legalmente in Italia da almeno 10 anni (art.9, c.1, lett.f).

 

Modalità di richiesta

Per l’acquisizione della cittadinanza italiana occorre rivolgersi alla Prefettura di Modena (ufficio cittadinanza) Viale Martiri della Libertà, 34.  Tel. 059/410.411 - 059/410.530.

Modalità di erogazione

Si rimanda al sito internet della Prefettura: http://www.prefettura.it/modena/contenuti/9016.htm

 

Tempi di risposta/

Termine del procedimento

Si rimanda al sito internet della Prefettura: http://www.prefettura.it/modena/contenuti/9016.htm

 

Documentazione da presentare

Si rimanda al sito internet della Prefettura: http://www.prefettura.it/modena/contenuti/9016.htm

Normativa di riferimento

Legge 5 febbraio 1992, n. 91

Allegati

Proprietà dell'articolo
creato:lunedì 30 settembre 2013
modificato:lunedì 30 settembre 2013