IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO

Con la Legge di stabilità per il 2016 (L. 208/2015), viene inserita una riduzione ai fini IMU/TASI per gli immobili locati A CANONE CONCORDATO, di cui alla Legge 9 dicembre 1998 n. 431, per i quali l'imposta è dovuta nella misura del 75% (riduzione del 25%). (commi 53 e 54 dell'art. 1 della Legge 208/2015).

  • comma 53. “All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento»”.
  • comma 54. “Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento»”.


L'agevolazione non è retroattiva, ma viene introdotta a partire dal 2016

La dichiarazione IMU/TASI va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo.


Si fa presente che l'agevolazione spetta soltanto nei casi in cui sia stato utilizzato uno dei modelli di schemi di contratto come riportati in allegato, riferiti all'accordo territoriale per il Comune di Serramazzoni, firmato e depositato il 25/10/2016 (contratto firmato e depositato successivamente a quello del 01/09/2005).

In data 15/12/2017 viene depositata una integrazione all'accordo territoriale firmato in ottobre 2016.

Si ricorda che:

l'art. 7 del contratto tipo riporta: "L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi ....... [...]"

l'art. 15 del contratto tipo riporta: "A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati [...]"

 

Per avere accesso alla riduzione del 25% prevista per gli immobili  locati a canone concordato di cui alla legge 431/1998 è necessaria l’attestazione di conformità dell’associazione di categoria. Le agevolazioni quindi, potranno essere riconosciute dal Comune per i contratti a canone concordato a condizione che il contratto riporti l’attestazione sottoscritta da una delle organizzazione di categoria, fermo restando l’obbligo di presentare la dichiarazione Imu/Tasi entro le scadenze.

Attestazione di conformità del contratto di locazione agli accordi

Il  Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2017 all’art 1 comma 8 prevede che:  “ Le parti  contrattuali, nella definizione  del canone effettivo, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Gli accordi definiscono, per i contratti non assistiti, le modalità di attestazione, da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati  dalle parti contrattuali a cura e con assunzione di responsabilità, da parte di almeno una organizzazione firmataria dell’accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali “.

In applicazione di quanto disposto dal D.M.   e come recepito nell’integrazione all’accordo territoriale per il Comune di SERRAMAZZONI firmato il 12/12/2017, e depositato il 15/12/2017,    dall’anno 2018,   le parti ( locatore e locatario ) nel predisporre il contratto di locazione a canone  concordato hanno la facoltà di  farsi assistere dalle rispettive Organizzazioni  della proprietà edilizia e dei conduttori.

Chi non si farà assistere dalle suddette Organizzazioni, per poter fruire delle agevolazioni IMU, dovrà comunque richiedere ad  una delle Organizzazioni  che hanno sottoscritto l’accordo il rilascio dell’attestazione di conformità del contratto di locazione all’accordo territoriale.

Tale  attestazione  come dalle  indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella risposta del 6 febbraio 2018, ad un’associazione di proprietari immobiliari,  è obbligatoria in quanto è tesa ad assicurare la rispondenza del contratto con le previsioni normative, nonché a documentare alla pubblica amministrazione, sia a livello centrale quanto a livello locale, la sussistenza di tutti gli elementi utili per accedere alle agevolazioni fiscali previste.

Il contribuente è tenuto a dichiarare al Comune il diritto alla suddetta riduzione presentando la dichiarazione IMU  entro la scadenza e ad esibire l’attestazione a dimostrazione della sussistenza dei requisiti per beneficiare dell’agevolazione prevista, qualora l’Ente in occasione di controlli successivi  ne faccia richiesta.


SI RIPORTANO GLI ALLEGATI ATTUALI:

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creato:mercoledì 11 aprile 2018
modificato:giovedì 19 aprile 2018