Posso pagare la Tassa sui rifiuti in unica soluzione alla scadenza dell’ultima rata?

No. E’ sempre possibile pagare gli avvisi arretrati fino a quando l’ente non notifica avviso di formale sollecito con sanzioni. 

La tassa è liquidata in tre rate quadrimestrali, comprensive del tributo provinciale TEFA, di cui all’articolo 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:
30 aprile; 31 luglio e 2 dicembre.
Ciascuna delle prime due rate, è pagata a titolo di acconto ed è pari al 35% di quanto dovuto applicando le tariffe vigenti nell’anno precedente a quello d’imposta e tenendo conto della situazione di fatto risultante momento della scadenza della prima rata. L’ultima rata è pagata a titolo di saldo-conguaglio sulla base delle tariffe definitivamente approvate per l’anno liquidato e tenendo conto della situazione di fatto relative all’anno d’imposta e con eventuale conguaglio per l’anno precedente,
La 3° rata di saldo/conguaglio finale, comprende il conguaglio dovuto all’applicazione delle tariffe per l’anno in corso, ovvero delle variazioni intervenute sulla natura e tipologia di utenza nel corso dell’anno.

Pagina aggiornata il 05/02/2025

Skip to content