Incendi boschivi: attivata la fase di attenzione:

dal 23 giugno al 14 settembre 2025

Data:

23 Giugno 2025

Tempo di lettura:

1 min


Descrizione

Si avvisa la cittadinanza che l'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ha disposto l’attivazione della fase di attenzione per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale dal 23 giugno 2025 al 14 settembre 2025 compresi, in base anche all’andamento delle condizioni meteo climatiche.

Durante il predetto periodo, così come previsto dal sopracitato “Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00, periodo 2022-2026” e dall’art. 58 comma 5 del Regolamento Forestale Regionale n. 3 del 1 agosto 2018, le attività di abbruciamento di residui vegetali derivanti dai lavori agricoli e forestali in prossimità di boschi, di castagneti da frutto, di tartufaie controllate e coltivate, di pioppeti, di impianti di arboricoltura da legno, di terreni saldi e di terreni saldi arbustati o cespugliati, o a distanza minore di 100 metri dai loro margini esterni, sono consentite in assenza di vento e solo in mattinata fino a che perdurano condizioni ottimali di umidità; i fuochi dovranno comunque essere spenti entro le ore 11.00.

È possibile fare la comunicazione via web, tramite il link sottostante.

Puoi utilizzare questo canale se sei: privato cittadino, azienda agricola, scout, soggetto pubblico o istituzione.

La comunicazione verrà automaticamente trasmessa ai Vigili del Fuoco, al Comune e ai Carabinieri Forestali per eventuali controlli.

Per chi effettua attività forestali o agricole si ricorda che l’abbruciamento deve terminare entro 48 ore dalla comunicazione.

Leggi l'informativa per il trattamento di dati personali.

SEGNALO IL MIO ABBRUCIAMENTO

La comunicazione è obbligatoria per gli abbruciamenti che verranno eseguiti a meno di 100 metri dai boschi, dai terreni saldi e dai terreni saldi arbustati o cespugliati, dai castagneti da frutto, dalle tartufaie controllate e coltivate, dagli impianti di arboricoltura da legno e dai pioppeti.

Nella comunicazione si dovranno indicare le proprie generalità, un numero telefonico di reperibilità, Comune e località in cui si effettuerà la combustione.

L'abbruciamento deve terminare entro le quarantotto ore successive al momento in cui viene dato l'avviso.

Sanzioni amministrative e penali (come modificate da ultimo dal decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2021, n. 155 “Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”)
Per coloro che violano il divieto di accensione fuochi sono previste sanzioni amministrative da 5.000 a 50.000 euro.
Sotto il profilo penale, è prevista la reclusione da 4 a 10 anni se l’incendio è doloso, ovvero provocato volontariamente (art. 423bis CP).
Codice Penale: art.423, art. 423 – bis, art.423 – ter, art.423 – quater, art. 424, art. 449.
Art. 423. "Incendio". “Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni. La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica.”
423-bis. "Incendio boschivo". “Chiunque, al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto, cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette aree o specie animali o vegetali protette o su animali domestici o di allevamento.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente. Le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.
Le pene previste dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti di
colui che aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella
ricostruzione del fatto, nell’individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse
rilevanti per la commissione dei delitti.”
423-ter. "Pene accessorie". “Fermo quanto previsto dal secondo comma e degli
articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per il delitto di cui all’articolo 423-bis, primo comma, importa l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica. La condanna per il reato di cui all’articolo 423-bis, primo comma, importa altresì l’interdizione da cinque a dieci anni dall’assunzione di incarichi o dallo svolgimento di servizi nell’ambito della lotta attiva contro gli incendi boschivi.”
423-quater. "Confisca". “Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall’articolo 423-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando, a seguito di condanna per il delitto previsto dall’articolo 423-bis, primo comma, è stata disposta la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato ed essa non è possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca. I beni confiscati e i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all’uso per il ripristino dei luoghi. La confisca non si applica nel caso in cui l’imputato abbia efficacemente provveduto al ripristino dello stato dei luoghi.”
424. "Danneggiamento seguito da incendio". “Chiunque, al di fuori delle ipotesi
previste nell'art. 423-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni. Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell'art. 423, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà. Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'art. 423-bis.”
449. "Delitti colposi di danno". “Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis cagiona per colpa un incendio, o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone”.

Ulteriori Informazioni ai seguenti Link:

RISCHIO INCENDI BOSCHIVI

COMUNICARE UN ABBRUCIAMENTO CONTROLLATO

VADEMECUM protezione delle abitazioni a rischio incendi di interfaccia

NORMATIVA INCENDI BOSCHIVI

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Ultimo aggiornamento: 23/06/2025, 12:25

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