ELETTORI ISCRITTI ALL'AIRE

Termini e modalità di esercizio dell’opzione degli elettori residenti

all’estero per esercitare il diritto di voto in Italia

Per il referendum in questione trovano applicazione le modalità di voto per corrispondenza di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459 ed al relativo regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, e successive modificazioni.

Il diritto di optare per il voto in Italia degli elettori residenti all’estero, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 459 del 2001, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all’indizione del referendum - intendendo riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione - e cioè entro il prossimo 26 febbraio 2016.

L’opzione dovrà pervenire all’Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell’elettore (mediante consegna a mano, o per invio postale o telematico, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore) entro il termine suddetto. L’opzione può essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.

Qualora l’opzione venga inviata per posta, l’elettore ha l’onere di accertarne la Ricezione, da parte dell’ufficio Consolare, entro il termine prescritto.

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creato:martedì 23 febbraio 2016
modificato:martedì 23 febbraio 2016